Regolamento

Art. 1
 

Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza istituito, in attuazione del Programma Operativo obiettivo 3 della Regione Liguria (di seguito POR) per il periodo 2000-2006 ai sensi dell'art. 35 del regolamento U.E. n. 1260/1999 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali.

Art. 2
 

Composizione
Fanno parte del Comitato di Sorveglianza in qualità di componenti permanenti:

l'Assessore regionale competente, in qualità di Presidente;
Il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona con funzioni vicarie in caso di assenza del Presidente;
Il Dirigente del servizio Politiche Attive del Lavoro, responsabile FSE della Regione Liguria:
Il Dirigente del servizio Sistemi per l'Impiego;
un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni Centrali dello Stato coinvolte nella stipula degli accordi quadro finalizzati all'attuazione delle politiche nazionali, la cui partecipazione è limitata agli argomenti di pertinenza, di seguito individuate:
-Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. per le pari opportunità;
-Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. per gli affari sociali;
-Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. per la funzione pubblica;
-un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;
-un rappresentante del Ministero Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica;
i rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali della Liguria:
-Presidente della Provincia di Genova;
-Presidente della Provincia di Savona;
-Presidente della Provincia di La Spezia;
-Presidente della Provincia Imperia;
un rappresentante dell'Autorità Ambientale individuato nel Direttore Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia;
i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Giunta Regionale su designazione delle associazioni di categoria:
-Settore Industriale: Confindustria Liguria
-Settore PMI: Federliguria, Confapi;
-Associazioni Artigiani: Confartigianato, CNA, CLAAI, CASA, ACAI;
-Settore Commercio: Confcommercio, Confesercenti;
-Associazioni Cooperative: Legacoop, Confcooperative, Ass.Gen.Cooperative;
-Settore agricolo: Coldiretti, Confagricoltura, Cia;
-CGIL;
-CISL;
-UIL;
-UGL;
un rappresentante del terzo settore, nominato dalla Giunta Regionale su designazione della Conferenza per il terzo settore;
un rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità;
un rappresentante designato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali che partecipa con voto consultivo.
Nella composizione del Comitato di sorveglianza si porrà attenzione affinché la partecipazione ad esso di uomini e donne sia il più possibile equilibrata.
Ciascuno dei predetti membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente designato dall'amministrazione o dall'organizzazione rappresentata.
Possono partecipare alle riunioni, invitati dal Presidente come osservatori, il consulente valutatore, il consulente incaricato dell'assistenza tecnica e monitoraggio del programma, un rappresentante del Comitato di sorveglianza del DOCUP obiettivo 2 della Regione, il Dirigente del Settore Controllo Interno, il Dirigente del Settore Affari Europei ed Internazionali, il Dirigente del Settore programmazione, il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie. 

Art. 4
 

Procedure di modificazione del POR
Le modifiche che riguardano elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione di concerto con lo Stato Italiano sentito il Comitato di Sorveglianza

Art. 5
 

Modalità di funzionamento
Il Comitato di Sorveglianza provvede a disciplinare le modalità di assolvimento dei compiti affidatigli, in particolare per quanto concerne il controllo e le valutazioni intermedie del programma e le modalità di informazione dei partner istituzionali e sociali sullo stato di attuazione del Programma. Come regola generale detta informazione avrà luogo in occasione delle riunioni del Comitato di sorveglianza.
Il Comitato ha sede a Genova, presso l'Assessorato all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani; esso stabilisce il proprio regolamento interno, ivi incluse le modalità di funzionamento e la frequenza delle riunioni (almeno due volte l'anno).

Le riunioni hanno luogo di norma presso la sede della Regione liguria e sono indette dal presidente su iniziativa propria o di almeno cinque membri permanenti del Comitato, o su richiesta della Commissione o dello Stato membro.
Il Comitato viene convocato almeno tre settimane prima della data fissata, mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno della riunione del Comitato devono pervenire ai membri del comitato almeno due settimane prima della data prevista per la riunione. Al Comitato possono essere invitati anche membri non permanenti, qualora particolari esigenze ne richiedessero la presenza.
Il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato con avviso telegrafico, o mediante altro mezzo di comunicazione scritta, purchè ciascun componente ne venga a conoscenza almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.
Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni inserendovi anche tutte le eventuali questioni proposte per iscritto da almeno un membro del Comitato. In caso di urgenza, il Presidente può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Le convocazioni, l'ordine del giorno, l'elenco degli eventuali uditori, così come i documenti necessari ai lavori sono inviati dal Presidente ai membri del C.D.S. almeno tre settimane prima della riunione.
L'Ordine del Giorno viene trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, anche su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'Ordine del Giorno, previo assenso di tutti i presenti. Ogni componente può chiedere al Presidente, almeno due settimane prima del giorno di convocazione, l'inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno. Il nuovo ordine viene comunicato ai componenti del Comitato entro i successivi cinque giorni lavorativi.
La preparazione della riunione del Comitato può essere preceduta da una riunione tecnica alla quale possono partecipare i membri permanenti del Comitato. Nel corso delle riunioni tecniche e comunque, almeno una volta all'anno, i membri del Comitato trattano delle attività di valutazione, pubblicità ed informazione del POR. L'organismo responsabile della valutazione sarà, in tali casi, invitato a partecipare alla riunione tecnica.
Il Presidente notifica alla Commissione, in caso di necessità, alle Autorità nazionali, le proposte e le decisioni del Comitato, onde consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle suddette decisioni.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti permanenti
Al fine di assicurare una più puntuale informazione e rendere più efficace il monitoraggio degli interventi che a titolo del Programma operativo vengono attuati nelle aree obiettivo 2, il Comitato di Sorveglianza assumerà gli opportuni e necessari accordi per assicurare una informazione adeguata, anche eventualmente incaricando un suo rappresentante a partecipare ai lavori del CdS del Docup obiettivo 2. Nel qual caso questo membro incaricato si impegnerà a riportare periodicamente al Comitato del PO le modalità attuative e i risultati conseguiti dalla programmazione del Docup obiettivo 2.

Art. 6
 

Decisioni del Comitato
Coerentemente con le disposizioni previste dal Q.C.S. Ob.3, le decisioni del Comitato di Sorveglianza sono assunte secondo il principio del "consensus" dei componenti presenti, senza far ricorso a votazioni. Più dettagliatamente:

Le decisioni del Comitato sono prese con il consenso dei membri permanenti e, se presenti, dei membri non permanenti, senza ricorso a votazioni;
Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato. 

Art. 7
 

Consultazioni per iscritto
Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può, se le circostanze lo richiedono, essere attivata dal Presidente nell'intervallo tra due riunioni. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura della consultazione scritta devono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro venti giorni lavorativi.
La decisione sarà adottata in assenza di obiezioni. 

Art. 8
 

Segreteria
Il Comitato di Sorveglianza è assistito da una segretaria, da nominare con atto dell'amministrazione regionale, incaricata di organizzare il Comitato, preparare la documentazione per i lavori di sorveglianza, le relazioni, gli ordini del giorno ed i verbali delle riunioni. La segreteria è composta dal personale del Servizio Politiche Attive del Lavoro o dalla Struttura dallo stesso individuato. La segretaria ha funzioni di:
- assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- provvedere ai collegamenti organizzativi del sistema di monitoraggio finanziario e fisico di avanzamento degli interventi del POR FSE, in particolare per quanto riguarda i collegamenti con il Sistema Informativo centrale presso la Ragioneria Generale dello Stato;
- elaborare un calendario indicativo annuale delle riunioni del CdS;
- istruire le riunioni del CdS;
- preparare, in particolare, la documentazione per i lavori, le relazioni, gli ordini del giorno e redigere i verbali delle riunioni;
- trasmettere la documentazione attinente i lavori del CdS ai membri dello stesso
La corrispondenza riguardante il CdS deve essere indirizzata alla segreteria dello stesso.

Art. 9
 

Gruppo di lavoro
All'interno del Comitato possono essere costituiti Gruppi di Lavoro, che possono riunirsi con frequenza diversa da quella stabilita per il Comitato. Possono essere chiamati a partecipare ai Gruppi di Lavoro esperti in relazione alla specificità degli argomenti affidati all'esame dei Gruppi di lavoro.
Il Comitato, nell'identificare i componenti dei Gruppi di Lavoro, attribuisce ad un membro le funzioni di coordinamento.
I Gruppi di Lavoro hanno l'obbligo di trasmettere i propri verbali alla segreteria del Comitato.
La segreteria del Comitato cura la trasmissione dei documenti dei Gruppi di Lavoro ai membri del Comitato.
Ai Gruppi di Lavoro si applica per analogia il presente regolamento.

Art. 10
 

Norma finale
Il presente regolamento può essere modificato, in caso di necessità, con decisione del Comitato nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento interno, valgono le disposizioni generali contenute nel Regolamento del Consiglio CE recante disposizioni comuni sui Fondi (n. 1260/1999) e nel Programma Operativo Regionale FSE Ob. 3 2000-2006.

 


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