Regolamento

Art. 1
 

Il Comitato di Sorveglianza accompagna l'attuazione del P.O. provinciale e assicura lo svolgimento efficace delle forme di intervento:

Il Comitato ha i seguenti compiti:

Esamina ed approva il complemento di programmazione relativo al P.O. provinciale 2000/2006, inclusi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare per la sorveglianza del Programma stesso;
Esamina ed approva qualsiasi successivo adattamento del complemento di programmazione proposto dalla Provincia di Bolzano, o dal Comitato stesso, nella finalità di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PO senza modificare l'importo del FSE per Asse prioritario né gli obiettivi specifici dello stesso;
Esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
Valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici a ciascuna misura;
Esamina ed approva i rapporti annuali e finali di esecuzione predisposti dall'autorità di gestione ( la Provincia di Bolzano) prima della loro trasmissione alla Commissione
Esamina, sulla base degli indicatori finanziari e di realizzazione fisica definiti nel PO e nel complemento di programmazione, i risultati dell'esecuzione con particolare attenzione al conseguimento degli obiettivi fissati a livello di misura.
Esamina i risultati dell'esecuzione sulla base delle relazioni sulla valutazione intermedia e finale, predisposti dal valutatore indipendente, cosi come previsto all'art. 42 del Reg. 1260/99;
Propone interventi necessarie ad accelerare l'esecuzione del Programma nel caso in cui , in seguito alle operazioni di sorveglianza e alle valutazioni, si dovessero riscontrare ritardi nell'attuazione dello stesso
Concorre alla sorveglianza della Sovvenzione globale attuata dalla autorità di gestione per la misura B1 "piccoli sussidi". In questo ambito di funzione verifica la corretta utilizzazione delle risorse messe a disposizione della Sovvenzione globale in termini di conseguimento degli obiettivi in essa fissati nonché del rispetto delle disposizioni regolamentari anche per quanto riguarda l'ammissibilità delle azioni e dei progetti finanziati. Esso inoltre esprime il prrprio parere favorevole rispetto ad ogni modificazione proposta della convenzione tra la Provincia e il soggetto intermediario assegnatario della sovvenzione in particolare per quanto riguarda il piano finanziario, i criteri di selezione, le modalità e procedure attuative. Infine il Comitato esamina ed approva le relazioni annuali di esecuzione sulla Sovvenzione globale predisposta dal Soggetto intermediario.
Esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente alla Decisone della Commissione relativa alla definizione del Programma Operativo, ivi compresa la proposizione, nei casi di ritardi o anomalie del conseguimento degli obiettivi programmativi e di performance finanziaria, della ripartizione delle risorse finanziarie fra i vari assi;
E' informato in merito alla attuazione del Docup obiettivo 2 della Provincia autonoma di Bolzano 2000-2006
E' informato dalla autorità di gestione in merito allo stato di attuazione del Piano "Informazione e Pubblicità" del PO obiettivo 3 per il periodo 2000-2006, predisposto ed attuato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e se ne è il caso propone azioni che ne possono migliorare l'efficacia.

Art. 2
 

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dal Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano. Esso viene convocato dal Presidente ovvero su richiesta di un sesto dei suoi membri;

L'ordine del giorno è proposto dal Presidente del Comitato che dovrà tenere conto anche delle richieste pervenute per iscritto dai membri del Comitato. In caso di urgenza il Presidente può fare esaminare uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione;
Le convocazioni, così come i documenti necessari, sono trasmesse dal Presidente ai membri del Comitato almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione;
Il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri sono presenti ai lavori;
Le decisioni del Comitato sono assunte sulla base del consenso dei membri permanenti senza ricorso a votazioni;
Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato;
Il Presidente del Comitato è il soggetto responsabile della trasmissione delle informazioni concernenti ogni decisione o raccomandazione del Comitato stesso, rispettivamente allo Stato italiano, nella rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed alla Commissione Europea
Alle riunioni possono partecipare anche rappresentanti di istituzioni, esperti, appositamente invitati dal Presidente in relazione ai contenuti dell'ordine del giorno.

Art. 3
  Il Presidente, ove necessario, può prendere l'iniziativa di consultare i membri del Comitato per iscritto. In tal caso questi ultimi daranno il loro parere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La decisione sarà adottata in assenza di obiezioni

Art. 4
 

La segreteria del Comitato di Sorveglianza è assicurata dal Servizio Fondo Sociale Europeo - delle funzione di redazione, predisposizione ed elaborazioni della documenRipartizione 39 - e potrà avvalersi di collaborazioni esterne specializzate;

Per l'espletamento tazione il Comitato può avvalersi di apposita Segreteria tecnica che curerà anche la redazione dei verbali delle riunioni;
Il progetto del verbale sarà invitato entro tre settimane della riunione a tutti i componenti del comitato e sarà sottoposto all'approvazione dei membri nel corso della riunione successiva.

Art. 5
 

Il presente regolamento è stato approvato, su proposta del Presidente dai membri del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9 novembre 2000 ed ha validità fino alla chiusura della programmazione FSE 2000-2006

 


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