Regolamento

 Art. 1
 

Conformemente alle disposizioni comunitarie - in particolare all'art. 35 del regolamento (CE) n.1260/99 - ed alle indicazioni contenute nel Quadro Comunitario di Sostegno relativo alla Regioni italiane dell'Obiettivo 1 2000/2006, approvato con decisione della Commissione Europea n.C(2000)1250 del 1º agosto 2000, e nel Programma Operativo Regionale della Basilicata 2000-2006, approvato con decisione della Commissione Europea n.C(2000)2372 del 22 agosto 2000, è stato costituito con Deliberazione di Giunta Regionale n.2465 del 15.11.2000 il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale della Basilicata per il periodo 2000-2006.

Art. 2
 

Il Comitato di Sorveglianza del POR Basilicata 2000-2006, di seguito denominato Comitato, è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato. Fanno parte del Comitato

l'Autorità di gestione del Programma Operativo;
il responsabile del Coordinamento del Fondo FESR;
il responsabile del Coordinamento del Fondo FSE
il responsabile del Coordinamento del Fondo FEAOG;
i rappresentanti dei dipartimenti regionali interessati all'attuazione del programma operativo escluso quelli presenti in qualità di responsabili di coordinamento di Fondo Strutturale;
il responsabile del coordinamento delle Autorità di Pagamento del Programma Operativo;
l'Autorità di Controllo del Programma Operativo;
il rappresentante dell'Autorità Ambientale;
un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;
un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale Rapporti finanziari con l'Unione Europea;
un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole;
un rappresentante del Ministero dell'Ambiente;
una rappresentanza dei Programmi Operativi Nazionali; - un rappresentante dell'Organismo Intermediario responsabile dell'attuazione della Sovvenzione Globale 1994/99.
un rappresentante della Commissione Regionale per le pari opportunità; Con voto consultivo:
una rappresentanza della Commissione Europea; - tre rappresentanti delle istituzioni locali nominati dalla Giunta Regionale su proposta della conferenza permanente delle Autonomie Locali;
7 rappresentanti delle parti economiche, sociali e 2 rappresentanti delle associazioni ambientali nominati dalla Giunta Regionale anche con criteri rotativi su designazione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL);
un rappresentante dell'Unioncamere Basilicata. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'amministrazione rappresentata. Alle riunioni di Comitato partecipa il Valutatore Indipendente dei programmi comunitari in corso. Inoltre, possono partecipare alle riunioni del Comitato su invito del Presidente, in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni.
Art. 2
Compiti
Il Comitato assolve i compiti indicati dal Regolamento (CE) n. 1260/1999, quelli indicati nel QCS, nel POR e quelli previsti dal Regolamento interno. Nel Comitato confluiscono le competenze del Comitato di Sorveglianza del POP Basilicata 1994/99. In particolare, conformemente all'art. 35 del Reg 1260/99, il Comitato svolge le seguenti funzioni:
conferma o adatta il complemento di programma compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza

esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento e a tal fine esamina il rapporto di valutazione intermedia elaborato dal valutatore indipendente prima che venga trasmesso alla Commissione europea ;
esamina e approva i rapporti annuali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione europea;
esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente il contenuto della decisione della Commissione Europea concernente la partecipazione dei Fondi.
In relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza del POP Basilicata 1994/99, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici del QCS 1994/99, del POP Basilicata 1994/99 e delle altre forme d'intervento a titolarità della Regione Basilicata per il periodo 1994/99.
esamina i rapporti di valutazione intermedia e i relativi aggiornamenti delle forme d'intervento a titolarità della Regione Basilicata 1994/99;
esamina e approva i rapporti annuali di esecuzione;
esamina la relazione annuale sull'attuazione della Sovvenzione Globale Basilicata 1994/99.

Art. 3
 

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.
Le riunioni si tengono presso il Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente all'inizio dei lavori.
Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali, delle Parti e della Commissione europea.

Art. 4
 

Su proposta dell'Autorità di gestione, il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche tutte le eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato. In caso di urgenza, il Presidente, può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente invia ai membri del Comitato le convocazioni, l'ordine del giorno e i documenti necessari ai lavori, di norma, almeno dieci giorni prima della riunione.

Art. 5
 

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi comunitaria del consenso. La rappresentanza della Commissione Europea, i rappresentanti delle istituzioni locali, i rappresentanti delle parti economiche, sociali e delle associazioni ambientali e il rappresentante dell'Unioncamere Basilicata esprimono parere consultivo. La rappresentanza della Commissione europea interviene nelle riunioni del Comitato esprimendo unitariamente la posizione della Commissione stessa.

Art. 6
 

Il verbale della riunione viene trasmesso ai componenti via e-mail per l'approvazione. Una sintesi delle decisioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica, consegnata e ratificata alla chiusura della stessa riunione.
I verbali delle riunioni debbono riportare anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Art. 7
 

Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può, se le circostanze lo richiedono, essere attivata dal Presidente. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax. La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine

Art. 8
 

La documentazione che, a norma del presente regolamento, deve essere inviata ai membri del Comitato o pervenire da questi alla Segreteria Tecnica del Comitato stesso è trasmessa a mezzo posta elettronica. Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, la trasmissione sarà effettuata a mezzo fax o per posta.. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica, il numero del Fax e l'indirizzo a cui inviare la documentazione. La Segreteria Tecnica dispone dell'indirizzo di posta elettronica cds@rete.basilicata.it cui inviare eventuale documentazione.

Art. 9
 

La responsabilità della Segreteria Tecnica è attribuita al Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Coordinamento e Gestione dei Programmi Comunitari della Presidenza della Giunta - Regione Basilicata che, con proprio ordine di servizio, provvede alla relativa costituzione in relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e della concertazione con le Parti, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese eventuali spese per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse della Misura Assistenza Tecnica del POR nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/99 in materia di ammissibilità della spesa.

Art. 10
 

Compiti dell'Autorità di gestione del POR ai fini del funzionamento del Comitato
In occasione delle riunioni periodiche, l'Autorità di gestione del POR informa il Comitato di Sorveglianza dell'attività di coordinamento svolta e sullo stato di attuazione dei programmi comunitari in corso. L'Autorità di gestione del POR nel quadro delle attività di sorveglianza sull'attuazione del Programma operativo, qualora ne ravvisi l'opportunità, sottopone al Comitato eventuali specifiche questioni per l'adozione di decisioni cui le strutture regionali interessate devono conformarsi

Art. 11
 

L'Autorità di gestione del POR informa il Comitato delle iniziative da porre in atto per:
il coinvolgimento delle parti socio-economiche e istituzionali;
l'informazione dell'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dai Fondi strutturali così come previsto al punto 6.4.2 del POR. L'Autorità di gestione del POR propone al Comitato eventuali modifiche del programma operativo, con la procedura prevista all'art. 12.

Art. 12
 

L'Autorità di gestione del POR sottopone al Comitato proposte di modifica che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi che verranno confermate dalla Commissione Europa d'intesa con lo stato italiano entro quattro mesi dall'approvazione da parte del Comitato

Art. 13
 

All'interno del Comitato possono essere costituiti Gruppi di lavoro, che possono riunirsi con frequenza diversa da quella stabilita per il Comitato. Possono essere chiamati a partecipare ai Gruppi di lavoro esperti in relazione alla specificità degli argomenti affidati all'esame dei Gruppi di lavoro. Il Comitato, nell'identificare i componenti dei Gruppi di lavoro, attribuisce ad un membro le funzioni di coordinamento. I Gruppi di lavoro hanno l'obbligo di trasmettere i propri verbali alla segreteria del Comitato. La segreteria del Comitato cura la trasmissione dei documenti dei Gruppi di lavoro ai membri del Comitato.

Art. 14
 

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato di Sorveglianza, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle deliberazioni assunte. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato di Sorveglianza i verbali delle riunioni saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.regione.basilicata.it/sportelloeuropa e anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del regolamento (CE) 1159/2000. L'Autorità di gestione del POR sottopone al Comitato una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di idonei prodotti dimostrativi.

Art. 15
 


Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni:

relativamente alla programmazione 2000-2006, del QCS Italia 2000/2006 - obiettivo 1, del POR Basilicata 2000-2006, del regolamento (CE) n. 1260/99 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie comunque pertinenti;
relativamente al periodo di programmazione 1994-1999, del QCS Italia1994/1999 -obiettivo 1, del POP Basilicata 1994-1999 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie comunque pertinenti.


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