Regolamento

Art. 1
 

Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Ob. 3 della Regione Autonoma Valle d'Aosta 2000 - 2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) n. 2067 del 21 settembre 2000.

Art. 2
 

Composizione del Comitato
Il Comitato è composto da:

il Presidente della Giunta regionale;
il responsabile FSE della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
altri rappresentanti dell'autorità di gestione del Programma Operativo;
un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
un rappresentante del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica;
un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni centrali dello Stato coinvolte nella stipula degli accordi quadro finalizzati all'attuazione delle politiche nazionali, la cui partecipazione è limitata agli argomenti di pertinenza;
un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Giunta regionale su designazione delle associazioni di categoria;
un rappresentante del terzo settore, nominato dalla Giunta regionale su designazione del terzo settore;
un rappresentante della Consulta regionale per la condizione femminile;
un rappresentante designato dalla Commissione Europea che partecipa ai lavori con voto consultivo.

Art. 3
 

Compiti del Comitato
Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) garantisce la sorveglianza sull'attuazione del Programma operativo per assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissati;

b) conferma o adatta il Complemento di programmazione, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza del Programma;

c) approva qualsiasi ulteriore adattamento o revisione del Complemento, proposti dal Comitato stesso o dalla Regione, che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza modificare l'importo totale dei Fondi concessi per l'asse prioritario cui si riferiscono, nè gli obiettivi specifici dello stesso;

d) propone eventuali adattamenti o revisioni del Programma Operativo che si rendessero opportuni per favorire il perseguimento degli obiettivi del Programma o un miglioramento nella gestione, anche per quanto riguarda i profili finanziari, purchè le modifiche non incidano sul piano finanziario o sulle priorità individuate nel QCS. In tal caso sarà necessaria l'approvazione della proposta da parte del Comitato di Sorveglianza del QCS;

e) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione del Programma i criteri di selezione delle operazioni finanziate in ciascuna delle misure, compatibilmente, nel caso della prima annualità del Programma, con le esigenze di avvio delle iniziative da cofinanziare;

f) esamina ed approva i rapporti finali e annuali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;

g) provvede alle operazioni di sorveglianza, esamina i lavori delle valutazioni intermedie del Programma sulla base degli indicatori finanziari, di realizzazione fisica e di impatto definiti nel Programma stesso;

h) esamina i risultati dell'esecuzione del Programma, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi quantificati a livello di misura, nonchè la valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del Regolamento (CE) 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

i) propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del Programma, nel caso in cui, in seguito ai risultati delle operazioni di sorveglianza e delle valutazioni intermedie, dovessero riscontrarsi ritardi nell'attuazione dello stesso;

j) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma. Il Comitato definisce ed approva, fin dalla prima riunione, le disposizioni dettagliate per lo svolgimento dei compiti che gli sono affidati, in particolare per quanto riguarda il controllo e le valutazioni intermedie del Programma e le modalità di informazione dei partner istituzionali e sociali sullo stato di attuazione del Programma stesso. Come regola generale detta informazione avrà luogo in occasione delle riunione del Comitato.

Art. 4
 

Modalità di funzionamento
Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale. Le riunioni sono indette dal Presidente su iniziativa propria o di almeno un sesto dei componenti.

L'ordine del giorno è proposto dal Presidente che dovrà tener conto anche delle richieste pervenute per iscritto dai membri del Comitato. In caso di urgenza il Presidente può far esaminare uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.

Il Comitato viene convocato almeno quindici giorni lavorativi primi della data fissata mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno saranno trasmessi ai membri del Comitato almeno quindici giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione.

Il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente assunte se sono presenti almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono assunte sulla base del consenso dei membri del Comitato presenti alla riunione senza ricorso a votazioni. Nel caso in cui tale regola blocchi il funzionamento del Comitato a conseguente potenziale pregiudizio della autorità di gestione del P.O., le decisioni saranno assunte con votazioni a maggioranza semplice.

Alle riunioni potranno partecipare anche rappresentanti di istituzioni ed esperti, appositamente invitati dal Presidente, qualora particolari esigenze, correlate ai contenuti dell'ordine del giorno, ne richiedessero la presenza.

Art. 5
 

Procedure di consultazione scritta
Su iniziativa del Presidente, o su richiesta di un altro membro del Comitato e con l'accordo del Presidente, una proposta può essere presentata al Comitato per l'adozione mediante procedura scritta.
Tale proposta si intende adottata se nessun membro del Comitato avrà formulato obiezioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Il diniego deve essere motivato.

Art. 6
 

Segreteria del Comitato
La Segreteria del Comitato è assicurata dalla Direzione Agenzia regionale del lavoro, potrà avvalersi di collaborazioni specializzate.

La Segreteria è responsabile dell'organizzazione dei lavori del Comitato, della preparazione della documentazione inerente i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno nonchè della redazione dei verbali delle riunioni. Il verbale, redatto in forma sintetica, contenente le decisioni assunte e le richieste di messa a verbale, verrà sottoposto all'approvazione del Comitato al termine della riunione.

Art. 7
 

Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento interno, valgono le disposizioni generali contenute nel Regolamento del Consiglio CE recante disposizioni comuni sui Fondi (n. 1260/1999) e nel Programma Operativo Regionale FSE Ob. 3 2000-2006.


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