Regolamento
Art. 1Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento provvede a disciplinare il ruolo, i compiti e le regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Ob.3 della Regione Toscana approvato con decisione C(2000)2075 del 21 settembre 2000. La competenza giurisdizionale sulle attività del Comitato è dello Stato membro. Il Comitato ha sede a Firenze presso il Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali della Regione Toscana.
Art. 2 Composizione del Comitato Assessore Regionale competente, in qualità di Presidente; Gli Assessori provinciali competenti, in rappresentanza delle Amministrazioni Provinciali della Toscana; Art. 3 Compiti del Comitato a) garantisce la sorveglianza sullo svolgimento del Programma Operativo per il conseguimento degli obiettivi prefissati; - le decisioni siano prese con il consenso dei membri permanenti, e se presenti, dei membri non permanenti, senza ricorso a votazioni; Art. 4 Modalità di funzionamento Art. 5 Procedure di consultazione scritta Art. 6 Relazioni Art. 7 La segreteria
Fanno parte del Comitato di Sorveglianza in qualità di componenti permanenti:
il responsabile FSE della Regione Toscana;
un rappresentante designato dalla Commissione UE, che partecipa ai lavori del Comitato con voto consultivo.
un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione
un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
un rappresentante per il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
un rappresentante per il Ministero degli Affari Sociali;
un rappresentante regionale del Settore Bilancio;
i rappresentanti dei seguenti Servizi regionali interessati all'attuazione del Programma Operativo:
- Servizio Formazione Professionale
- Servizio Lavoro
- Servizio Istruzione
- Area Innovazione di sistema per la formazione professionale
- Servizio Formazione del personale regionale
- Settore Sicurezza sociale
- Servizio Ufficio del coordinatore del Dipartimento Politiche formative e Beni culturali
i responsabili FSE delle Amministrazioni Provinciali della Toscana;
un rappresentante dell'Autorità Ambientale Regionale;
rappresentanti delle associazioni di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, firmatarie dell'accordo "Patto per lo sviluppo e l'occupazione" sottoscritto in data 3 settembre 1996 tra le Giunta Regionale e le parti sociali secondo la seguente articolazione:
- sei rappresentanti per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale
- un rappresentante per le associazioni industriali
- un rappresentante per le associazioni artigiane
- un rappresentante per le associazioni del commercio e turismo
- un rappresentante per le associazioni agricole
- un rappresentante per le associazioni cooperative
- un rappresentante del terzo settore, nominato dalla Giunta Regionale;
- una rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità;
- la Consigliera di parità regionale;
- il Segretario del Comitato quale membro di diritto;
Per ogni membro effettivo del Comitato potrà essere designato anche un membro supplente.
Per i membri effettivi e supplenti delle parti sociali, in assenza di designazioni unitariamente espresse da tutte le associazioni interessate a ciascun settore, sarà attribuita la qualità di membro effettivo alla persona designata dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale all'interno di ciascun settore, o dall'organizzazione rappresentativa dei lavoratori, e la qualità di membro supplente alla persona designata dall'associazione medesima o la proprio interno o, in accordo, da altra organizzazione firmataria del Patto per l'occupazione.
Nella fase di designazione dei membri del Comitato di sorveglianza si porrà attenzione affinché la partecipazione ad esso di uomini e donne sia il più possibile equilibrata.
In caso di impedimento il Presidente può affidare ad altro membro del Comitato il compito di presiedere la seduta. Possono partecipare alle riunioni, invitati dal Presidente come osservatori, il consulente valutatore, il consulente incaricato dell'assistenza tecnica e monitoraggio del programma, Tecnostruttura e/o altri esperti.
Il Comitato di Sorveglianza ha i seguenti compiti:
b) esamina i risultati dell'esecuzione del Programma, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi quantificati a livello di misura, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
c) propone eventuali azioni da porre in essere per garantire l'efficacia dell'attuazione delle misure del Programma Operativo;
d) provvede alle operazioni di sorveglianza, organizza ed esamina i lavori delle valutazioni intermedie del programma sulla base degli indicatori finanziari, di realizzazione fisica e di impatto definiti nel programma stesso;
e) propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma, nel caso in cui, in seguito ai risultati delle operazioni di sorveglianza e delle valutazioni intermedie, dovessero riscontrarsi ritardi nell'attuazione dello stesso;
f) esamina ed approva i rapporti finali e annuali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;
g) conferma o adatta entro sei mesi dall'approvazione del programma i criteri di selezione delle operazioni finanziate in ciascuna delle misure, compatibilmente, nel caso della prima annualità con le esigenze di avvio delle iniziative da cofinanziare;
h) predispone le eventuali proposte di modifica da apportarsi al programma secondo le modalità appresso indicate al punti);
i) conferma o adatta il complemento di programma da predisporre entro i termini regolamentari; approva qualsiasi ulteriore adattamento o revisione del complemento, proposto dal Comitato stesso o dalla Regione, autorità di gestione del programma, che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza modificare l'importo totale dei Fondi concessi per l'asse prioritario cui si riferiscono, né gli obiettivi specifici dello stesso. Le modifiche che riguardano elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione di concerto con lo Stato Italiano sentito il Comitato di Sorveglianza.
j) Su proposta del presidente, il Comitato di sorveglianza approva il proprio regolamento interno comprendente le disposizioni circa le modalità e le regole procedurali. Detto regolamento dovrà comunque prevedere che:
- le decisioni prese siano vincolanti anche per i soggetti assenti e possano essere asunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato;
- il Presidente del Comitato sia il soggetto responsabile della trasmissione entro i termini stabiliti, delle informazioni concernenti ogni decisione o raccomandazione del Comitato stesso, rispettivamente allo Stato italiano, nella persona del Ministro del Lavoro, ed alla Commissione UE
Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia. Le riunioni sono indette dal Presidente su iniziativa propria o di almeno un sesto dei componenti. L'ordine del giorno è proposto dal presidente che dovrà tener conto anche delle richieste pervenute per iscritto dai membri del Comitato.
In caso di urgenza il Presidente può fare esaminare uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione. Il Comitato viene convocato almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Anche i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno saranno trasmessi ai membri del Comitato almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione.
Il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente assunte se sono presenti almeno la metà dei componenti.
Le decisioni del Comitato sono prese con il consenso dei membri permanenti, senza ricorso a votazioni.
Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possano essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
Il Presidente del Comitato è il soggetto responsabile della trasmissione entro i termini stabiliti, delle informazioni concernenti ogni decisione o raccomandazione del Comitato stesso, rispettivamente allo Stato Italiano, nella persona del Ministro del Lavoro, ed alla Commissione UE.
Su iniziativa del Presidente, o su richiesta di un altro membro del Comitato e con l'accordo del Presidente, una proposta può essere presentata al Comitato per l'adozione mediante procedura scritta. Tale proposta si intende adottata se nessun membro del Comitato avrà formulato obiezioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il diniego deve essere motivato.
I soggetti attuatori del POR rendono disponibili i dati relativi agli indicatori finanziari e fisici dei progetti di competenza al soggetto responsabile dell'attuazione dell'intero Programma Operativo. Le relazioni che dovranno essere presentate alla Commissione dovranno essere elaborate nella forma standardizzata concordata tra le parti. In particolare le relazioni finali conterranno una sintesi dell'esecuzione dell'azione, i risultati delle valutazioni intermedie e di primi elementi di valutazione dell'impatto economico sulla base degli indicatori stabiliti.
Il Comitato di Sorveglianza è assistito da una segreteria, da nominare con atto dell'Amministrazione regionale, incaricata di organizzare il Comitato, preparare la documentazione per i lavori di sorveglianza, le relazioni, gli ordini del giorno ed i verbali delle riunioni. Il verbale, redatto in forma sintetica, contenente le decisioni assunte e le richieste di messa a verbale, verrà sottoposto all'approvazione del Comitato al termine della riunione

