Regolamento

Art. 1
 

Composizione
In conformità alle disposizioni comunitarie, ed in particolare all'art.35 del Regolamento (CE) n.1260/99, sulla base di quanto previsto dal QCS 2000-2006, approvato con decisione C(2000) 2050 del 1 agosto 2000 e delle decisioni adottate dal Comitato di Sorveglianza del QCS in data 7 novembre 2000, a modifica di quanto previsto dal paragrafo 6.4.4. del POR Sicilia 2000-2006 approvato con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato ed è composto da:

l'Autorità di gestione del POR;
i direttori regionali preposti alle direzioni capofila dei fondi strutturali o titolari di linee di intervento del Programma Operativo, che concorrono alla definizione dell'unica posizione regionale, espressa dall'autorità di gestione del POR;
un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
il responsabile della Struttura regionale responsabile della politica trasversale delle pari opportunità;
un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;
un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole (agricoltura);
un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole (pesca);
un rappresentante del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
un rappresentante del Ministero dell'Ambiente;
un rappresentante di ciascuna Autorità di gestione dei Programmi Operativi Nazionali, non presente ad altro titolo.
Il Comitato di Sorveglianza è altresì composto da:

una rappresentanza della Commissione Europea (con voto consultivo);
un rappresentante dell'ANCI-Sicilia e un rappresentante dell'URPS (con voto consultivo);
i rappresentanti delle parti economiche e sociali (nel numero massimo di otto) e delle ONG (nel numero massimo di due, di cui almeno uno espressione delle ONG ambientali), con voto consultivo;
Al Comitato partecipa, se del caso, un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (con voto consultivo).

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'amministrazione o istituzione rappresentata.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Presidente della Commissione CE dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché, in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche materie. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, con congruo anticipo, dalla Segreteria Tecnica del Comitato di cui all'art. 9.

Art. 2
 

Compiti
Il Comitato di Sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del POR. A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:

a)  approva nella prima riunione il complemento di programmazione, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento, conformemente all'articolo 15 del Regolamento (CE) n.1260/99. Adatta, ove necessario, lo stesso complemento nel corso dell'attuazione del POR. L'approvazione del complemento di programmazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;
b)  esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del POR, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
c)  valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici del POR;
d)  esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del Regolamento (CE) 1260/99;
e)  esamina ed approva i rapporti annuali e finale di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;
f)  esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente l'approvazione del POR;
g)  propone all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione del POR, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 1260/99 o migliori la gestione del POR stesso, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento del POR viene eseguito conformemente all'articolo 34 par.3 del regolamento (CE) 1260/99; 
h)  esamina eventuali specifiche questioni sottoposte dall'Autorità di gestione, nel quadro delle attività di sorveglianza sull'attuazione del POR svolte dalla stessa, per l'adozione delle necessarie decisioni;
i)  svolge attività di sorveglianza anche sulle azioni ricomprese nella precedente programmazione 1994/1999 (POP, Leader II, Sovvenzioni globali). L'autorità di gestione ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati, qualora non presenti nel comitato di sorveglianza del POR.

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie azioni per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse anche attraverso opportune riprogrammazioni e/o rimodulazioni, su proposta dell'autorità di gestione e secondo le procedure di cui all'articolo 11.

Art. 3
 

Riunioni
Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni hanno luogo a Palermo presso la sede della Direzione regionale della Programmazione o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente all'inizio dei lavori.

Su iniziativa del Presidente e previa comunicazione a tutti i membri del comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici/tematici.

Art. 4
 

Ordine del giorno
Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche tutte le eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato.

In caso di urgenza, il Presidente, può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente invia ai membri del Comitato le convocazioni, l'ordine del giorno e i documenti necessari ai lavori, che devono pervenire almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

Art. 5
 

Deliberazioni
Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso già consolidata nei precedenti cicli di programmazione dei fondi comunitari.

La rappresentanza della Commissione Europea, il rappresentante della BEI i rappresentanti dell'ANCI Sicilia, dell'URPS e delle parti economiche e sociali e delle ONG, partecipano ai lavori del Comitato a titolo consultivo

Art. 6
 

Verbali
L'approvazione del verbale della riunione viene sempre posto all'ordine del giorno della riunione successiva del Comitato.

Una sintesi delle decisioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica, consegnata e ratificata alla chiusura della stessa riunione.

I verbali delle riunioni debbono riportare sinteticamente anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato entro i successivi venti giorni lavorativi. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno può richiedere l'approvazione del verbale tramite la procedura scritta di cui all'articolo 7.

Art. 7
 

Consultazioni per iscritto
Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può, se le circostanze lo richiedono, essere attivata dal Presidente.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura della consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine

Art. 8
 

Trasmissione della documentazione
La documentazione che, a norma del presente regolamento deve essere inviata ai membri del Comitato o pervenire da questi alla Segreteria Tecnica del Comitato stesso, è trasmessa a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti il Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax a cui inviare la documentazione.

La Segreteria tecnica dispone dell'indirizzo di posta elettronica: segreteria.cds@regione.sicilia.it cui inviare eventuale documentazione.

Art. 9
 

Segreteria del Comitato
La responsabilità della segreteria tecnica è attribuita al Direttore della Programmazione che, con propria disposizione, provvede alla relativa costituzione in relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato stesso, e della concertazione con le Parti, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese eventuali spese per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse del POR misura 7 "Assistenza Tecnica", nel rispetto delle disposizioni dell'art. 30 del regolamento (CE) 1260/99 in materia di ammissibilità delle spese.

Art. 10
 

Compiti dell'Autorità di gestione ai fini del funzionamento del Comitato
In occasione delle riunioni periodiche, l'Autorità di gestione del Programma informa il Comitato di Sorveglianza dell'attività di coordinamento svolta.

L'Autorità di Gestione, nel quadro delle attività di coordinamento del Programma, qualora ne ravvisi l'opportunità, sottopone al Comitato eventuali specifiche questioni per l'adozione delle decisioni cui le amministrazioni interessate devono conformarsi.

L'Autorità di Gestione del Programma informa il Comitato delle iniziative da porre in atto per migliorare i collegamenti con il territorio (parti economico sociali, autorità locali e altre parti pertinenti interessate) ed informare l'opinione pubblica in merito al ruolo dei Fondi strutturali così come previsto al punto 6.4.2 del QCS e al punto 6.4.2 del POR.

L'Autorità di Gestione propone al Comitato eventuali modifiche del Programma con la procedura prevista dall'art.11.

Art. 11
 

Modifiche del P.O.R.
L'Autorità di gestione del POR sottopone, tra l'altro, al Comitato:

le proposte di modifica, di propria iniziativa o pervenute dai componenti il Comitato, che comportino modifiche del Programma operativo;
le proposte di azioni per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune riprogrammazioni;
al più tardi nel mese di luglio 2002, l'eventuale proposta di modifica del POR per la riprogrammazione delle risorse, sulla base delle domande di pagamento inoltrate alla Commissione (ai sensi dell'art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999) e delle prospettive di disipegno automatico alla data del 31/12/2002 nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1260/99.

  Art. 12
 

Gruppo tecnici di lavoro
Il Comitato di Sorveglianza può, su proposta dell'Autorità di gestione del POR, costituire Gruppi Tecnici di lavoro settoriali e tematici.

La presidenza dei Gruppi Tecnici di lavoro è attribuita all'Autorità di Gestione.

I Gruppi Tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso, a cui riferiscono almeno una volta l'anno.

I Gruppi Tecnici di lavoro operano presso l'Autorità di Gestione del Programma e le attività di supporto fanno capo alla Segreteria tecnica del Comitato.

La Composizione dei Gruppi Tecnici di lavoro sarà proposta dall'Autorità di Gestione del Programma e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico

Art. 13
 

Trasparenza e comunicazione
Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine dei lavori del Comitato, il Presidente provvede alla diffusione di un comunicato stampa.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato di Sorveglianza i verbali delle riunioni saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.regione.sicilia.it dell'Autorità di gestione e anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente. I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa.

Il responsabile della comunicazione sottopone periodicamente al Comitato una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di idonei prodotti dimostrativi.

  Art. 14
 

Norme attuative
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del QCS Italia - obiettivo 1 - adottato dalla Commissione con decisione (2000) 2050 del 1 agosto 2000, del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006 adottato con decisione della Commissione C (2000) 2346 del 8 agosto 2000 e le norme del Regolamento 1260/99 e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie comunque pertinenti, nonché quelle relative agli interventi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo 1994/1999.


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