Regolamento
Art. 1Oggetto del Regolamento
In conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, in conformità a quanto previsto dal Quadro Comunitario di Sostegno- Ob.1- 2000-2006, in conformità alle disposizioni del Programma Operativo Regionale per la Sardegna (di seguito denominato POR), approvato con Decisione della Commissione C (2000) 2359 dell' 8 agosto 2000, il presente Regolamento ha per oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza per il periodo 2000/2006.
Il Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna 2000/2006 è stato istituito, nell'ambito del partenariato istituzionale, economico e sociale con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 187 del 5 Dicembre 2000.
Art. 2 Composizione del Comitato di Sorveglianza Il Comitato è composto da membri designati dalle seguenti Amministrazioni: La composizione del Comitato di Sorveglianza può essere modificata per proposta del Comitato stesso. Partecipano inoltre ai lavori del Comitato di Sorveglianza: I referenti degli Assi di sviluppo, i responsabili dell'attività di monitoraggio e di valutazione; Art. 3 Funzioni conformemente all'articolo 15 del Regolamento (CE) n.1260/99 del Consiglio, conferma o adatta, nella prima riunione, il Complemento di Programma, nonché gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella Sorveglianza; L'Approvazione del Complemento è preliminarmente richiesta a qualsiasi ulteriore adattamento. Art. 4 Gruppi di lavoro La composizione dei Gruppi di lavoro prevede una componente fissa, costituita dai diversi responsabili dell'attuazione degli interventi, ed una variabile in relazione alle specifiche tematiche di competenza o aree territoriali. Spetta al Presidente del Gruppo. I gruppi di lavoro sono presieduti dall'Autorità di gestione o, in sua assenza da un suo delegato. Chi presiede il gruppo di lavoro è responsabile della predisposizione dei documenti e delle relazioni, relativi ai lavoro del gruppo, da presentare al Comitato di Sorveglianza. Le relazioni dei gruppi di lavoro devono pervenire alla Segreteria del Comitato di Sorveglianza almeno venti giorni prima delle riunioni semestrali fissate da questo regolamento al fine di trasmettere per tempo la documentazione ai Componenti il CdS. Ai Gruppi partecipano i rappresentanti della Commissione Europea da questa designati, sotto il diretto coordinamento della Direzione generale "Politiche regionali". E' prevista la possibilità, in relazione a tematiche specifiche, di estendere la partecipazione ai Gruppi di lavoro a rappresentanti di Amministrazioni, Enti e soggetti anche non direttamente coinvolti nell'attuazione del del PO, oltre che ad esperti di settore, che operano a supporto dell'Amministrazione designata. Le attività di supporto tecnico, che comportano la predisposizione dei documenti e delle relazioni attinenti ai lavori dei Gruppi, sono assicurate a cura della Presidenza dei Gruppi. Per la trasmissione delle relazioni al Comitato di Sorveglianza del QCS, i Gruppi fanno capo alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, rendendo disponibili le relazioni che formano oggetto di discussione almeno venti giorni lavorativi antecedenti la data prevista per la riunione del Comitato. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato di Sorveglianza del POR, si riuniscono con cadenza almeno semestrale e riferiscono al Comitato di Sorveglianza del POR secondo le modalità previste dal relativo mandato almeno una volta l'anno. Il Comitato, su proposta dell'Autorità di Gestione del QCS, può richiedere la modifica o l'integrazione del mandato di un Gruppo di lavoro. Art. 5 Modifica del POR e del CdP Modifica del Complemento di Programmazione: Le modifiche e gli adattamenti da apportare al Complemento di Programmazione sono approvate dalla Giunta Regionale, ed entro un mese comunicate alla Commissione. Art. 6 Riunioni Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente all'inizio dei lavori. Su iniziativa del Presidente le riunioni del Comitato possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi di lavoro specifici o tecnico/tematici composti di rappresentanti della Commissione, delle Amministrazioni centrali e regionali, delle Parti Sociali e da esperti, secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento. Il Comitato è convocato almeno tre settimane prima della data fissata, mediante fax o posta elettronica contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno della riunione del Comitato devono pervenire ai membri del Comitato almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista della riunione, salvo eccezioni motivate. Il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato, purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. Per una maggiore funzionalità del Comitato, sono previste delle riunioni tecniche preparatorie articolate per Assi di sviluppo presieduti dall'Autorità di gestione o dai referenti degli Assi, coadiuvati dalla Segreteria del Comitato. Ai suddetti lavori parteciperanno: i Direttori generali degli Assessorati regionali e i responsabili di misura, coadiuvati, se del caso, dai referenti dell'attuazione. Potranno partecipare ai lavori, inoltre i referenti della Commissione Europea, delle Amministrazioni centrali interessate. La Segreteria tecnica del Comitato, con la collaborazione dei referenti degli Assi, è responsabile della preparazione dei documenti sui risultati delle riunioni tecniche da presentare al Comitato di Sorveglianza. Art. 7 Ordine del giorno Nel corso delle riunioni l'ordine del giorno sarà trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti. Allo scopo di facilitare la preparazione dei documenti e il rispetto delle scadenze stabilite, il Comitato fissa, per proposta del Presidente e quale ultimo punto dell'ordine del giorno di ciascuna riunione, la data orientativa della sua successiva convocazione. In caso di urgenza, il Presidente, può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Art. 8 Deliberazioni La rappresentanza della Commissione Europea, il rappresentante della BEI, i rappresentanti di ciascuna delle Parti sociali ed economiche, i rappresentanti dell'Anci, dell'UPI, dell'UNCEM, delle Camere di Commercio, i rappresentanti di ciascuna Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali (PON), i rappresentanti delle Amministrazioni centrali con competenze trasversali di cui alla Delibera CIPE del 14 maggio 1999, fatta eccezione per il Ministero dell'Ambiente, per il Dipartimento per le Pari opportunità e per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, partecipano ai lavori del Comitato a titolo consultivo Art. 9 Verbali Tale sintesi sarà allegata al verbale della riunione che deve essere inviata ai membri del Comitato entro trenta giorni dalla data di riunione. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e contenere l'indicazione della sede, della data, dell'orario d'inizio e di termine della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori, e la descrizione delle decisioni assunte, nonché opinioni e proposte dei Soggetti che partecipano alle riunioni a titolo consultivo. Il verbale si intende approvato qualora entro venti giorni dal ricevimento non siano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui il verbale si riferisce Art. 10 Consultazioni per iscritto I documenti da sottoporre all'esame, mediante la procedura per consultazione scritta, debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere scritto entro dieci giorni di calendario dalla data di ricezione via posta elettronica o fax. La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine Art. 11 Segreteria del comitato Assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; Art. 12 Trasmissione della documentazione A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax cui inviare la documentazione. Tale Segreteria, cui inviare la documentazione, dispone dell'indirizzo di posta elettronica CRP@regione.sardegna.it e fax 070/6064684. Art. 13 Trasparenza e comunicazione A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato di Sorveglianza, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle deliberazioni assunte. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato di Sorveglianza i verbali delle riunioni saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.regione.sardegna.it della Regione Autonoma della Sardegna e anche attraverso strumenti di comunicazione creati appositamente. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del Regolamento (CE) 1159/2000. Il responsabile della Comunicazione del POR sottopone al Comitato una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata d'idonei prodotti dimostrativi. Art. 14 Modifiche del regolamento Art. 15 Norme attuative
Il Comitato è presieduto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio o, in sua assenza, dall'Autorità di Gestione (Direttore del Centro Regionale di Programmazione) o da un altro da lui delegato.
a) I Direttori Generali degli Assessorati regionali coinvolti nella gestione della misura o gruppi di misure.
b) Le Amministrazioni Centrali titolari di linee di intervento all'interno del POR;
c) Un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, quale Amministrazione nazionale capofila nonché responsabile del coordinamento delle politiche dei Fondi strutturali;
d) Un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, quale amministrazione capofila per il FEAOG;
e) Un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, quale amministrazione capofila per lo SFOP;
f) Un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale amministrazione capofila per il FSE;
g) Un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea;
h) Un rappresentante del Ministero dell'Ambiente in qualità di Autorità ambientale centrale;
i) Un rappresentante per ciascuna Amministrazione centrale titolare di Programmi operativi;
j) Un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
k) Un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
l) Una rappresentanza della Commissione Europea;
m) Un rappresentante della BEI, se del caso;
n) Tredici rappresentanti delle pertinenti parti istituzionali, economiche, sociali e delle ONG;
Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito, in caso d'impedimento, da un membro supplente, preventivamente designato.
Un rappresentante dell'ente incaricato dall'assistenza tecnica e del monitoraggio;
Un rappresentante dell'ente incaricato dalla valutazione intermedia;
I rappresentanti di altre Amministrazioni Centrali e locali, Istituzioni e altri Enti interessati a questioni specifiche
Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, in qualità di esperti, anche membri non permanenti, qualora particolari esigenze ne richiedessero la presenza.
In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, con congruo anticipo, dalla Segreteria tecnica del Comitato di cui all'articolo 11 del Regolamento.
Il Comitato di Sorveglianza stabilisce il proprio Regolamento interno e lo adotta di intesa con l'Autorità di gestione (art. 35 Regolamento (UE) 1260/1999 del Consiglio).
Il Comitato assolve i compiti indicati nel Regolamento 1260/99, quelli indicati nel QCS, e quelli previsti dal Regolamento interno.
Il Comitato di Sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del POR. A tal fine assolve i seguenti compiti:
Il Comitato svolge l'attività di sorveglianza anche sulle azioni della precedente programmazione 1994/99 (POP 94-99; Leader II; Rechar II); Il Presidente avrà cura di invitare le Amministrazioni e gli Organismi interessati, qualora non presenti nella convocazione del CdS del POR 2000-06;
Il Comitato svolge l'attività di sorveglianza anche sulle azioni finanziate con Leader Plus.
esamina le richieste di adattamento del programma presentate dall'Autorità responsabile della gestione, propone eventuali miglioramenti ed approva la versione definitiva; verifica che gli indicatori fisici e finanziari previsti prima dell'adattamento, siano stati rivisti negli aspetti quantitativi e qualitativi;
esamina ed approva, entro i sei mesi dall'approvazione del POR, i criteri di selezione delle operazioni finanziarie a titolo di ciascuna misura;
valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici del POR;
esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati al livello di misure; nonché la valutazione intermedia di cui all'art. 42 del Regolamento (CE) n. 1260/99;
verifica che gli indicatori fisici e finanziari adottati per la sorveglianza, con particolare riferimento a quelli rilevanti ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, siano adeguati alla specificità degli interventi nonché alle situazioni economico-sociali-ambientali del territorio di riferimento;
esamina e approva i Rapporti di esecuzione, annuali e finali, predisposti dall'Autorità di gestione prima che siano trasmessi alla Commissione;
esamina ed approva proposte di modifica inerenti al contenuto della Decisione della Commissione concernente l'approvazione del POR;
propone all'Autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione del POR che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'art.1 del Regolamento 1260/99 o migliori la gestione del POR anche in relazione alla gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento del POR è eseguito conformemente all'art. 34 del Reg. (CE) n.1260/99.
Come strumento di coordinamento e di approfondimento di tematiche specifiche e in relazione a specifiche esigenze tecnico-gestionali, possono essere istituiti dall'Autorità di gestione, con il consenso del Comitato di Sorveglianza, gruppi di lavoro settoriali e tematici, territoriali che si riuniscono a date regolari e riferiscono al Comitato stesso.
Modifica del Por:
L'Autorità di gestione del POR sottopone all'approvazione del CdS le eventuali proposte di modifica che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi del POR, per il successivo invio alla Commissione che, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'approvazione del CdS, assume la Decisione.
L'Autorità di gestione del POR sottopone all'approvazione del CdS eventuali adattamenti del Complemento di Programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concessi per asse prioritario di cui trattasi, né gli obiettivi specifici del medesimo.
Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni hanno luogo presso la sede del Centro Regionale di Programmazione a Cagliari o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
Su proposta dell'Autorità di Gestione il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi, qualora lo ritenesse opportuno eventuali questioni proposte per iscritto dai componenti del Comitato.
Le Deliberazioni sono adottate con il consenso dei presenti senza fare ricorso a votazioni secondo la prassi consolidata nei precedenti cicli di programmazione dei Fondi comunitari.
Una sintesi delle principali decisioni assunte dal Comitato sarà preparata dalla Segreteria e consegnata alla chiusura delle riunioni.
Il Presidente può attivare la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato, se le circostanze lo richiedono.
La responsabilità della Segreteria Tecnica del Comitato è attribuita ad un Funzionario del Centro Regionale di Programmazione e svolge le seguenti attività:
Provvede all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato;
Agevola i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza, esercitata dal Comitato, e della concertazione con le Parti;
Assolve i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato.
Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese eventuali spese per il personale dedicato, sono poste a carico del POR, "Assistenza tecnica", nel rispetto dell'art.30 del Regolamento (CE) 1260/99 in materia d'ammissibilità della spesa.
La documentazione che, a norma del presente Regolamento, deve essere inviata ai membri del Comitato o da questi trasmessa alla Segreteria, è inoltrata prioritariamente a mezzo posta elettronica o, in alternativa, con fax.
Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.
Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgano le norme del Regolamento 1260/99, le disposizioni del Quadro Comunitario di Sostegno -Ob. 1- 2000-2001, le disposizioni attuative del Cap. VI del POR Regione Sardegna 2000/2006, adottato con Decisione della Commissione C (2000) 2359 dello 08 agosto 2000 e, comunque le disposizioni regolamentari e comunitarie, in ogni caso pertinenti.

