Regolamento
Art. 1Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza (C.d.S.) istituito, in attuazione del Programma Operativo Obiettivo 3 della Regione Piemonte (POR) per il periodo 2000-2006 ai sensi dell'art. 35 del regolamento U.E. n. 1260/99 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2000) 2068 del 21/9/2000 della quale la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n.46-995 del 2/10/2000.
Art. 2 Composizione - L'Assessore Regionale con delega in materia di Formazione Professionale e Lavoro, in qualità di Presidente; - Il responsabile della Direzione regionale competente in materia di Formazione Professionale-Lavoro, responsabile FSE della Regione Piemonte, con funzioni vicarie del Presidente; - Il responsabile della Struttura Speciale Gabinetto della Giunta regionale; - Il responsabile del Settore regionale Osservatorio Mercato del Lavoro in qualità di responsabile della valutazione del POR della Regione Piemonte; - un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; - un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; - un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni Centrali dello Stato coinvolte nella stipula degli accordi quadro finalizzati all'attuazione delle politiche nazionali di seguito individuate: - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Pubblica Istruzione; - Ministero Università e Ricerca Scientifica - un rappresentante di ciascuna Provincia; - il Sindaco di Torino; - tre Sindaci designati dal Comitato al Lavoro di cui alla L.R. 41/98, scelti tra i componenti del Comitato stesso; - un Presidente di Comunità Montana designato dal Comitato al Lavoro di cui alla L.R. 41/98, scelto tra i componenti del Comitato stesso; - il responsabile della Direzione regionale competente in materia di ambiente; - il responsabile della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali; - tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla Commissione regionale di concertazione di cui alla L.R. 41/98, scelti tra i componenti della Commissione stessa; - tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro designati dalla Commissione regionale di concertazione di cui alla L.R. 41/98, scelti tra i componenti della Commissione stessa; - un rappresentante del terzo settore, nominato dalla Giunta Regionale; - un rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità; - la Consigliera regionale di parità nominata ai sensi della L. 125/91; - un rappresentante, in qualità di osservatore, del Comitato di sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 della Regione; - un rappresentante designato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali che partecipa con voto consultivo. Nella individuazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza si pone attenzione affinché la partecipazione di uomini e donne sia il più possibile equilibrata. Art. 3 Funzioni a) garantisce la sorveglianza sull'attuazione del POR per assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissati; b) conferma o adatta il complemento di programmazione, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza del Programma; c) approva qualsiasi ulteriore adattamento o revisione del complemento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati senza modificare l'importo totale dei Fondi concessi per l'asse prioritario cui si riferiscono, né gli obiettivi specifici dello stesso; d) propone eventuali adattamenti o revisioni degli strumenti di programmazione che si rendessero opportuni per favorire il perseguimento degli obiettivi del programma o un miglioramento della gestione, anche per quanto riguarda i profili finanziari, purché le modifiche non incidano sul piano finanziario o sulle priorità individuate nel QCS. In tal caso sarà necessaria l'approvazione delle proposte da parte del Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS); e) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione del POR i criteri di selezione delle operazioni finanziate in ciascuna delle misure, compatibilmente, nel caso della prima annualità del programma, con le esigenze di avvio delle iniziative da cofinanziare; f) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del programma sulla base degli indicatori finanziari, di realizzazione fisica e di impatto definiti nel programma stesso; g) esamina i risultati dell'esecuzione del programma, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi quantificati a livello di misura, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del Regolamento (CE) 1260/99; h) esamina ed approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione Europea; i) propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma, nel caso in cui, in seguito ai risultati delle operazioni di sorveglianza e delle valutazioni intermedie, dovessero riscontrarsi ritardi nell'attuazione dello stesso; l) esamina e formula parere su qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione Europea concernente la partecipazione dei Fondi. Art. 4 Procedure di modificazione del POR Art. 5 Modalità di funzionamento b) il Comitato viene convocato almeno venti giorni prima della data fissata, mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno della riunione del Comitato devono pervenire ai membri del Comitato almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. La data di inserimento nel sito telematico della documentazione è valida agli effetti del rispetto del termine. Al Comitato possono essere invitati anche membri non permanenti, qualora particolari esigenze ne rendessero opportuna la presenza; c) il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato con avviso telegrafico, o mediante altro mezzo di comunicazione scritta, purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno dieci giorni prima della riunione; d) il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni inserendovi anche tutte le eventuali questioni proposte per iscritto da almeno un membro del Comitato. In caso di urgenza, il Presidente può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno purchè vi sia il consenso di tutti i membri presenti del Comitato; e) l'ordine del giorno viene trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, anche su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti. Ogni componente può chiedere al Presidente, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione, l'inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno. Il nuovo ordine viene trasmesso ai componenti del Comitato entro i successivi cinque giorni completo della documentazione relativa; f) la riunione del Comitato può essere preceduta da una riunione tecnica preparatoria. Nel corso delle riunioni tecniche e comunque, almeno una volta all'anno, i membri del Comitato trattano delle attività di valutazione, pubblicità ed informazione del POR. Il consulente valutatore partecipa alle riunioni tecniche; g) il Presidente notifica alla Commissione e, in caso di necessità, alle Autorità nazionali, le proposte e le decisioni del Comitato, onde consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per la loro applicazione; h) al fine di assicurare una più puntuale informazione e rendere più efficace il monitoraggio degli interventi che a titolo del POR vengono attuati nelle aree Obiettivo 2, il Comitato di Sorveglianza incarica un suo rappresentante a partecipare ai lavori del Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2. Il membro incaricato si impegna a riferire periodicamente al Comitato le modalità attuative e i risultati conseguiti dalla programmazione del DOCUP Obiettivo 2. Art. 6 Decisioni del Comitato Art. 7 Procedura di consultazione per iscritto Art. 8 Segreteria e documentazione Al servizio di segreteria sono affidate le seguenti funzioni: -assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; -provvedere ai collegamenti organizzativi del sistema di monitoraggio finanziario e fisico di avanzamento degli interventi del POR FSE, in particolare per quanto riguarda i collegamenti con il Sistema Informativo centrale presso la Ragioneria Generale dello Stato; - elaborare il calendario indicativo annuale delle riunioni del C.d.S.; - istruire le riunioni del C.d.S.; - preparare, in particolare, la documentazione per i lavori, le relazioni, gli ordini del giorno e redigere i verbali delle riunioni; - trasmettere la documentazione attinente i lavori del C.d.S. ai membri dello stesso. Art. 9 Gruppi tecnici di lavoro Art.10 Norma finale Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento interno, valgono le disposizioni generali contenute nel Regolamento del Consiglio CE recante disposizioni comuni sui Fondi (n. 1260/1999) e nel Programma Operativo Regionale FSE Ob. 3 2000-2006
Il Comitato di Sorveglianza del POR è composto dai seguenti membri in qualità di componenti permanenti:
Dipartimento per la funzione pubblica;
e Tecnologica;
Ciascuno dei membri permanenti può essere sostituito da un supplente designato dall'amministrazione o dall'organizzazione rappresentata.
Possono partecipare alle riunioni, invitati dal Presidente come osservatori, il consulente valutatore, il consulente incaricato dell'assistenza tecnica e monitoraggio del programma, il responsabile della Struttura Organizzativa Speciale Controllo di Gestione della Regione, il responsabile della Direzione regionale Programmazione e Statistica, il responsabile della Direzione regionale Bilanci e Finanze, i responsabili dei Settori regionali coinvolti nell'attuazione delle misure del complemento di programmazione.
Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
Le modifiche che riguardano elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione Europea di concerto con lo Stato Italiano sentito il parere del Comitato di Sorveglianza.
Il Comitato di Sorveglianza ha sede in Torino, presso la Regione Piemonte; adotta il proprio regolamento di funzionamento ed opera sulla base delle disposizioni in esso contenute. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti permanenti o loro supplenti.
Il Comitato di Sorveglianza ai fini del proprio funzionamento, stabilisce che:
a) le riunioni hanno luogo di norma presso la sede della Regione Piemonte e sono indette dal presidente su iniziativa propria o di almeno cinque membri permanenti del Comitato, o su richiesta della Commissione Europea o dello Stato membro. Il Comitato si riunisce di norma almeno due volte l'anno fino al 2006 e successivamente almeno una volta all'anno, o più spesso, qualora particolari esigenze lo richiedano;
Coerentemente con le disposizioni previste dal Q.C.S. Ob.3, le decisioni del Comitato di Sorveglianza sono assunte secondo il principio del "consenso" dei componenti presenti, senza far ricorso a votazioni. Esse sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte pur in assenza del soggetto direttamente interessato.
La procedura di consultazione per iscritto dei membri del Comitato di Sorveglianza può, se le circostanze lo richiedono, essere attivata dal Presidente nell'intervallo tra due riunioni.
I documenti relativi e la proposta di decisione da sottoporre all'esame mediante la procedura della consultazione scritta devono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro venti giorni dalla ricezione. La decisione si intende adottata in assenza di obiezioni.
Il servizio di segreteria del Comitato di Sorveglianza è assicurato con personale della Direzione Formazione Professionale-Lavoro, Settore Attività formativa.
La corrispondenza riguardante il C.d.S. deve essere indirizzata alla segreteria dello stesso.
Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della segreteria del Comitato indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori e le decisioni assunte. Esso viene inviato anche a mezzo fax o posta elettronica a ciascun membro del Comitato per le eventuali osservazioni. Se nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione non vengono formulate osservazioni o richieste di modifica il verbale si intende approvato.
In caso di proposte di modifica del verbale tempestivamente pervenute, il Presidente ne informa anche a mezzo fax o posta elettronica tutti gli altri membri del Comitato ed il verbale si intende approvato con le modifiche proposte. Qualora entro quindici giorni dalla ricezione vi siano ulteriori osservazioni da parte dei membri del Comitato il verbale viene discusso ed approvato in occasione della prima riunione utile successiva.
Al termine dei lavori viene elaborato un documento di sintesi in cui vengono riportate le decisioni adottate.
All'interno del Comitato di Sorveglianza possono essere costituiti gruppi tecnici di lavoro in analogia a quelli del Comitato di Sorveglianza del QCS, che possono riunirsi con frequenza diversa da quella stabilita per il Comitato. Possono essere chiamati a partecipare ai gruppi tecnici esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati
Il presente regolamento viene sottoposto alla Giunta Regionale per la "presa d'atto."

