Regolamento

Art. 1
 

Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Ob. 3 della Regione Marche 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2000) 2077 del 21 settembre 2000.

Art. 2
 

Composizione del Comitato
Il Comitato di Sorveglianza:

l'Assessore regionale competente, in qualità di Presidente;
il responsabile FSE della Regione Marche;
eventuali altri rappresentanti dell'autorità di gestione del Programma Operativo;
un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni centrali dello Stato coinvolte nella stipula degli accordi - quadro finalizzati all'attuazione delle politiche nazionali, la cui partecipazione è limitata agli argomenti di pertinenza;
rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali delle Marche;
un rappresentante dell'Autorità Ambientale Regionale;
un rappresentante dell'Autorità di Gestione dell'Obiettivo 2 2000-2006 delle Marche;
rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Giunta Regionale su designazione delle associazioni di categoria;
un rappresentante del terzo settore, nominato dalla Giunta Regionale su designazione della Conferenza per il terzo settore, qualora istituita;
il Consigliere di Parità;
un rappresentante designato dalla Commissione Europea, che partecipa ai lavori del Comitato con voto consultivo

Art. 3
 

Compiti del Comitato
Il Comitato di Sorveglianza ha i seguenti compiti

a) garantisce la sorveglianza sull'attuazione del Programma Operativo per assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissati;

b) conferma o adatta il complemento di programmazione, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza del Programma;

c) approva qualsiasi ulteriore adattamento o revisione del complemento, proposto dal Comitato stesso o dalla Regione, che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati senza modificare l'importo totale dei Fondi concessi per l'asse prioritario cui si riferiscono, né gli obiettivi specifici dello stesso;

d) propone eventuali adattamenti o revisioni degli strumenti di programmazione che si rendessero opportuni per favorire il perseguimento degli obiettivi del programma o un miglioramento nella gestione, anche per quanto riguarda i profili finanziari, purché le modifiche non incidano sul piano finanziario o sulle priorità individuate nel QCS. In tal caso sarà necessaria l'approvazione delle proposte da parte del Comitato di Sorveglianza del QCS;

e) conferma o adatta entro sei mesi dall'approvazione del Programma i criteri di selezione delle operazioni finanziate in ciascuna delle misure, compatibilmente, nel caso della prima annualità del Programma, con le esigenze di avvio delle iniziative da cofinanziare;

f) esamina ed approva i rapporti finali ed annuali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;

g) provvede alle operazioni di sorveglianza, organizza ed esamina i lavori delle valutazioni intermedie del Programma sulla base degli indicatori finanziari, di realizzazione fisica e di impatto definiti nel Programma stesso;

h) esamina i risultati dell'esecuzione del Programma, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi quantificati a livello di misura, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del Regolamento (CE) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

i) propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del Programma, nel caso in cui, in seguito ai risultati delle operazioni di sorveglianza e delle valutazioni intermedie, dovessero riscontrarsi ritardi nell'attuazione dello stesso;

j) valuta i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del Programma.

Il Comitato definisce ed approva, fin dalla prima riunione, le disposizioni per lo svolgimento dei compiti che gli sono affidati, in particolare per quanto riguada il controllo, le valutazioni intermedie del Programma e le modalità di informazione dei partner istituzionali e soiciali sullo stato di attuazione del Programma stesso. Come regola generale detta informazione avrà luogo in occasione delle riunioni del Comitato.

Art. 4
 

Modalità di funzionamento
Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia.
Le riunioni sono indette dal Presidente su iniziativa propria o di almeno un sesto dei componenti.

L'ordine del giorno è proposto dal Presidente che dovrà tener conto anche delle richieste pervenute per iscritto dai membri del Comitato. In caso di urgenza, previa informazione telegrafica, il Presidente può fare esaminare uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.

Il Comitato viene convocato almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, ore e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Anche i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno saranno trasmessi ai membri del Comitato almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione.

Il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente assunte se sono presenti almeno la metà dei componenti.

Le decisioni sono assunte sulla base del più ampio consenso dei membri del Comitato presenti alla riunione.

Alle riunioni potranno partecipare anche rappresentanti di istituzioni ed esperti appositamente invitati dal Presidente, qualora particolari esigenze, correlate ai contenuti dell'ordine del giorno, ne richiedessero al presenza

Art. 5
 

Procedure di consultazione scritta
Su iniziativa del Presidente, o su richiesta di un altro membro del Comitato e con l'accordo del Presidente, una proposta può essere presenta al Comitato per l'adozione mediante procedura scritta.

Tale proposta si intende adottata se nessun membro del Comitato avrà formulato obiezioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il diniego deve essere motivato.

Art. 6
 

Segreteria del Comitato
La Segreteria del Comitato è assicurata dal Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro della Regione Marche e potrà avvalersi di collaborazioni esterne specializzate.

La Segreteria, è responsabile dell'organizzazione dei lavori dei Comitato, della preparazione della documentazione inerente i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno nonché della redazione dei verbali delle riunioni.

Il verbale, redatto in forma sintetica, contenente le decisioni assunte e le richieste di messa a verbale, verrà sottoposto all'approvazione del Comitato al termine della riunione.

Art. 7
 

Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento interno valgono le disposizioni generali contenute nel Regolamento (CE) n. 1260/1999 e nel Programma Operativo Regionale FSE Ob. 3 2000-2006.


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